PIANO TRANSIZIONE 5.0: Attiva la Piattaforma per la prenotazione del Credito d’Imposta

Piano Transizione 5.0

Con il decreto direttoriale del 6 Agosto 2024, si apre dalle ore 12:00 del 7 Agosto 2024 la piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive, finalizzate alla prenotazione del credito.

Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’importante opportunità per le imprese italiane, incentivate ad abbracciare la digitalizzazione e la green economy grazie alla possibilità di accedere al credito d’imposta.

Infatti, tutte le imprese residenti in Italia possono ottenere un beneficio fiscale commisurato alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o di specifici processi produttivi ma, attenzione, solo in relazione a progetti di innovazione avviati e completati.

Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali, software, sistemi energetici e attività di formazione.

Per accedere al beneficio le imprese devono obbligatoriamente sottoporsi a un processo di certificazione atto a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e la reale incidenza degli investimenti sulla riduzione dei consumi energetici.

Il sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni preventive è disponibile sul sito del GSE (www.gse.it) nella sezione “Transizione 5.0” e prevede l’accesso tramite SPID. Nella stessa sezione sono disponibili le istruzioni per la compilazione.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti, saranno invece individuati con successivo provvedimento.

 

LA PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA

Per accedere al beneficio, l’impresa interessata deve trasmettere una comunicazione preventiva contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione e la relativa data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante.

La comunicazione preventiva deve essere corredata dalla certificazione ex ante, di cui parleremo tra poco.

Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti presentati e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili e, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, informa l’impresa dell’importo del credito d’imposta prenotato.

Una volta prenotato il credito, l’impresa ha 30 giorni di tempo per trasmettere un’ulteriore comunicazione contenente gli estremi delle fatture e relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo.

Il GSE verifica il corretto caricamento della documentazione ed entro il termine massimo di cinque giorni trasmette all’impresa conferma dell’importo del credito d’imposta precedentemente prenotato.

Quando il progetto sarà completato (in ogni caso non oltre il termine massimo del 28 febbraio 2026) l’impresa dovrà trasmettere apposita comunicazione di completamento, indicando la data di effettivo completamento del progetto, l’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta. A tale comunicazione dovranno essere allegate la certificazione ex post e la certificazione contabile, quest’ultima finalizzata a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Come ultima fase del procedimento, il GSE verifica la correttezza dei dati e dei documenti e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili, ed entro dieci giorni comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

LE CERTIFICAZIONI DEL RISPARMIO ENERGETICO

Come disciplinato dal decreto 24 luglio 2024, la riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, ossia le certificazioni ex ante ed ex post di cui abbiamo accennato in precedenza, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate.

Secondo la normativa del Piano Transizione 5.0, la perizia asseverata determina l’ammissibilità del progetto di innovazione al beneficio fiscale.

Dunque, per ottenere il credito d’imposta Transizione 5.0, le certificazioni da produrre sono due e si riferiscono a due specifiche fasi del progetto di innovazione realizzato dall’impresa.

1. LA CERTIFICAZIONE TECNICA EX ANTE

Con la certificazione tecnica ex ante l’obiettivo è quantificare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti che si intendono realizzare.

Questa certificazione dovrà quindi riportare le informazioni relative alla struttura produttiva dell’azienda e ai relativi processi e descriverà gli indicatori e gli algoritmi utilizzati per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale, da applicarsi per le  imprese di nuova costituzione o in tutti quei casi in cui sia avvenuta una variazione sostanziale dei prodotti e dei servizi offerti nell’arco dei sei mesi antecedenti alla data di avvio del progetto.

2. LA CERTIFICAZIONE TECNICA EX POST

La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici. La certificazione dovrà riportare eventuali variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto che abbiano influito sui consumi energetici effettivamente conseguiti.

Come forma di sostegno per le imprese di più piccole dimensioni, il decreto riconosce alle PMI un aumento del credito di imposta fino a 10.000 € per le spese di certificazione.

I SOGGETTI CERTIFICATORI

La normativa stabilisce requisiti ben precisi per i soggetti che possono svolgere il ruolo di certificatori.

In particolare, il decreto 24 luglio 2024 indica come soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

  1. gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  2. le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  3. gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni meccanica ed efficienza energetica e impiantistica elettrica ed automazione, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

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