La Legge di Bilancio 2025, estende anche per l’anno in corso il Credito d’Imposta ZES Unica (Zona Economica Speciale Unica) con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° Gennaio al 15 Novembre 2025.
Le imprese che effettuano investimenti nella zona ZES potranno beneficiare di un credito d’imposta, con un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. La misura è rivolta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che decidono di acquistare beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone identificate come ZES, ad esclusione delle imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° Gennaio 2025 al 15 Novembre 2025, ma anche gli investimenti realizzati dal 16 Novembre 2024 al 31 Dicembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nella ZES Unica.
Il Credito d’Imposta ZES Unica è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Le imprese richiedenti hanno specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa le spese ammissibili:
- dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, dovrà essere comunicato l’ammontare delle spese sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- è inoltre prevista, a pena di decadenza dell’agevolazione, un’ulteriore comunicazione integrativa da inviare tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
La comunicazione integrativa dovrà inoltre indicare:
– l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
– un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.



