NOVITÀ 2025: DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Deducibilità spese di rappresentanza

La Legge di Bilancio 2025, introduce una nuova disciplina che impone l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per dedurre le spese di trasferta dal reddito d’impresa e dal valore della produzione imponibile ai fini IRAP delle spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi).

I metodi tracciabili che consentono la deducibilità sono rappresentati dal versamento bancario o postale, ovvero da sistemi di pagamento diversi dal contante (carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari).

La manovra 2025 interviene con una disposizione restrittiva ai fini della deducibilità dal reddito di impresa delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi spese per viaggi e trasferte effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente). Tali spese restano deducibili nei limiti vigenti fissati dall’art.95, commi 1-3 del TUIR. In particolare, va evidenziato che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero.

In relazione alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, ammette la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, solo se le medesime sono effettuate attraverso sistemi di pagamento tracciati.

Noleggio di auto e uso di auto del dipendente 

Se il dipendente o il titolare dei rapporti co.co.co sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d’impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall’applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

La normativa predetta prevede anche che la deducibilità delle spese di rappresentanza sarà condizionata a decorrere dal 2025 dal pagamento con mezzi tracciabili.

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