Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.264 dell’11 novembre 2024, sono state definite le modalità di attuazione del Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale, della pesca e dell’acquacoltura.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000,00 Euro. Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta:
- Le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- le imprese attive nel settore forestale;
- le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura;
indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insedieranno nella ZES unica.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere al credito d’imposta i soggetti beneficiari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.
FRUIZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 telematico a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale spettante. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.



