FONDO NUOVE COMPETENZE – TERZA EDIZIONE

FONDO NUOVE COMPETENZE

FONDO NUOVE COMPETENZE  – TERZA EDIZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il decreto del 10 Ottobre 2024, attuativo della Terza edizione del FONDO NUOVE COMPETENZE.

Il fondo è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze. La dotazione finanziaria del fondo ammonta a un importo pari a 730 milioni di Euro, ripartiti in tre tipologie di intervento:

  • Sistemi formativi 25%
  • Filiere formative 25%
  • Singoli datori di lavoro 50%

Queste somme finanziano in parte il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi e novità di questa edizione, dei disoccupati già preselezionati dall’azienda per la successiva assunzione.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il FONDO NUOVE COMPETENZE rimborsa il costo delle ore di lavoro e del costo orario contributivo (anche della quota a carico del lavoratore) destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, nelle seguenti modalità:

  • 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri a carico del lavoratore;
  • 100% degli oneri relativi a contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi;
  • 100% della retribuzione oraria in caso di disoccupati da almeno 12 mesi e assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione;

Gli interventi di formazione ammessi sono progetti che dovranno prevedere per ciascun lavoratore coinvolto una durata minima di 30 ore e massima di 150 ore.

BONUS ASSUNZIONE

  • Se gli accordi di rimodulazione prevedono la partecipazione anche di disoccupati preselezionati dall’azienda, il datore di lavoro riceverà un contributo di 800 euro, qualora almeno il 70% siano assunti a tempo indeterminato o apprendistato entro la presentazione del saldo.
  • Nel caso in cui gli accordi di rimodulazione dell’orario prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, è riconosciuto un bonus di 300 europer l’assunzione di ciascun disoccupato e, in questo caso, la durata minima della formazione è di 20 ore per soggetto.

 

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

Hanno diritto di accedere al FONDO NUOVE COMPETENZE i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. Ciascun datore di lavoro interessato può presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra le linee di intervento previste. Per l’approvazione delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, richiede prima alle Regioni e Province autonome la manifestazione di un parere sul progetto formativo. Decorsi 10 giorni dalla data della richiesta il parere si intende acquisito positivamente in applicazione del silenzio assenso.

I datori di lavoro interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni.

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