Il Disegno di Legge Bilancio 2025, introduce, con riferimento ai contribuenti percettori di reddito complessivo superiori a 75.000 Euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni, parametrati in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. La novità risiede nell’introduzione nel TUIR del nuovo articolo 16-ter denominato “Riordino delle detrazioni”.
Le disposizioni del nuovo art.16-ter, al comma 1 prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 Euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12, comma2, del citato testo unico.
Il comma 2 dell’art. 12 del TUIR prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
Viste le novità introdotte dai commi 2 e 3 per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili è pari a:
- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- 11.900euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore a 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Il comma 4 specifica che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art.15 comma 1, lettera c del TUIR.
Il comma 5 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili concernenti:
- Il riparto in più annualità delle spese per l’acquisto di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità;
- La detrazione delle perse per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.



