Dal 1° Ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi, impegnati in cantieri temporanei e mobili, dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza sul lavoro.
La patente a crediti è un sistema di qualificazione per tutte le imprese – non necessariamente qualificate come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei e/o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell’UE. Sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti o geometri).
Con il Decreto Ministeriale N. 132 del 18 settembre 2024 sono state disciplinate le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le imprese e gli autonomi interessati all’obbligo possono inviare una pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it al fine di autocertificare il possesso di tutti i requisiti. Tale autocertificazione ha validità fino al 31 Ottobre 2024, a partire dal 1° Novembre in assenza della patente a punti o della richiesta non sarà possibile lavorare nei cantieri.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega scritta. Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- Adempimento degli obblighi informativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità fiscale (DURF);
- Avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Come funziona la Patente a Crediti?
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
a. Crediti base: 30 crediti attribuiti al rilascio della patente;
b. Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 cediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
c. Crediti ulteriori: fino a 30 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fino a 10 crediti per altre azioni/condizioni.
Nel momento in cui un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti non permette alle imprese o ai lavoratori autonomi di lavorare nei cantieri temporanei o mobili. Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con una patente inferiore a 15 crediti viene applicata:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore ad Euro 6.000,00;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Sospensione e revoca della patente
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere in via cautelare la patente fino a 12 mesi.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in fase di controllo successivo al rilascio. L’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.
Nell’ambito degli adempimenti a carico del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri, si introduce l’obbligo di verifica del possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.



