La Regione Calabria, con la finalità di sostenere la continuità produttiva e aziendale delle Imprese Agricole, migliorando anche la struttura finanziaria delle imprese stesse, ha istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie dirette su operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni debitorie in essere. Tale fondo denominato “FONDO REGIONALE PER LA CONTINUITA’ E LA CRESCITA DELLE IMPRESE AGRICOLE” / “FINAGRI CALABRIA”, avrà come soggetto gestore FINCALABRA S.p.A. ed una dotazione finanziaria complessiva di Euro 25.000.000,00.
I Soggetti Beneficiari del fondo sono le IMPRESE AGRICOLE costituite in forma individuale o societaria, aventi sede operativa sul territorio regionale.
I requisiti da possedere alla data di presentazione della domanda sono:
- unità locale o sede operativa nel territorio della Regione Calabria;
- essere imprese attive da almeno tre anni ed operare nella produzione primaria di prodotti agricoli, iscritte nella pertinente sezione speciale del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio oppure nel Registro regionale delle imprese cooperative;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
- non essere imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 2472/2022;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (“impegno Deggendorf”);
- non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Calabria e/o al Soggetto gestore agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
- non risultare inadempienti per mancato pagamento integrale di più di tre rate scadute, nell’ipotesi di eventuali finanziamenti in precedenza ricevuti dal medesimo Soggetto gestore;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi di regolarità fiscale e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
- le imprese devono comunque essere valutate economicamente e finanziariamente sane, dai Soggetti finanziatori, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito. Tale valutazione dovrà essere attestata dal Soggetto finanziatore nella fase di presentazione della sua domanda di ammissione al Fondo.
Le Operazioni Finanziarie ammissibili alla Garanzia Diretta sono:
- Operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni debitorie in essere alla data di pubblicazione dell’Avviso, relative a finanziamenti di durata originaria superiori a 18 mesi concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito (soggetti finanziatori) e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, mediante la concessione, anche da parte dello stesso soggetto finanziatore, di un nuovo finanziamento di durata non superiore a venti anni (240 mesi), incluso il periodo di eventuale pre-ammortamento che potrà avere una durata massima di 3 anni (36 mesi).
- Rifinanziamento (estinzione ed allungamento/rinegoziazione) di esposizioni debitorie in essere al momento della presentazione della domanda di agevolazione.
- Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa.
La presentazione delle domande di agevolazione sottoforma di garanzia, potrà essere effettuata direttamente dalle Imprese Beneficiarie al Soggetto Gestore tramite piattaforma informatica che verrà messa a disposizione da quest’ultimo nelle modalità e nei tempi che verranno stabiliti con prossimo avviso d’apertura sportello.
La modalità di presentazione è a sportello, ovvero la valutazione delle richieste presentate e la relativa ammissione ai benefici del fondo avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste e fino al raggiungimento del plafond disponibile.
L’importo finanziabile/aiuto concedibile è di Euro 280.000,00/impresa rispetto al valore massimo di ESL concedibile in relazione al par. 2.1 del TCTF.



