L’OBBLIGO DELLE POLIZZE CATASTROFALI

L’OBBLIGO DELLE POLIZZE CATASTROFALI

A partire dal 31 Marzo 2025, tutte le imprese con sede legale in Italia (o con sede legale all’estero, ma con una stabile organizzazione sul territorio italiano) saranno obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni causati da catastrofi naturali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. I rischi catastrofali, rappresentano uno dei fattori che sta assumendo sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica nei prossimi anni.

“Il comma 101 stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.”

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dalle dimensioni, comprese le imprese individuali, le società di persone e quelle di capitali. Sono esentati gli imprenditori agricoli, per i quali la polizza rimane facoltativa. La copertura assicurativa deve riguardare le immobilizzazioni materiali riportate nello Stato Patrimoniale, ossia:

  • Terreni e fabbricati;
  • Impianti e macchinari;
  • Attrezzature industriali e commerciali.

 

La polizza deve ricoprire i danni causati da eventi calamitosi come:

  • Terremoti;
  • Frane;
  • Alluvioni;
  • Inondazioni;

 

Sarà possibile estendere la copertura ad altri eventi catastrofali come trombe d’aria, grandine e incendi.

L’ammontare della polizza verrà determinato in base al rischio tenendo conto di:

  • Localizzazione geografica e vulnerabilità dei beni;
  • Dati storici, mappe di rischio e modelli di calcolo probabilistici sulla ripetizione nel tempo di tali eventi catastrofici;
  • Eventuali misure di prevenzione adottate dalle imprese.

 

I massimali della polizza saranno suddivisi in base al valore dei beni assicurati e i premi saranno aggiornati periodicamente per rispecchiare le condizioni economiche e il rischio specifico delle aziende.

Ad oggi il Decreto non prevede sanzioni dirette per chi non adempie a tale obbligo, ma le imprese che entro il 31 marzo 2025 non rispettano l’obbligo di assicurarsi potrebbero subire effetti negativi nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi. Inoltre in caso di sinistro, tali imprese rischiano di dover affrontare perdite finanziarie significative che possono compromettere la continuità dell’attività.

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