Con la risposta n. 35 del 17 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai contributi erogati in base al bando investimenti sostenibili 4.0, disciplinato dal DM 10 febbraio 2022, non è applicabile l’art. 10-bis DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori).
L’art. 10-bis del D.L. n.137/2020, tenuto conto del principio del carattere generale secondo cui tutti i contributi e i sussidi concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, ha previsto, in riferimento ai contributi e alle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, un regime generalizzato di irrilevanza fiscale ai fini delle citate imposte, in favore di tutti i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché dei lavoratori autonomi.
La ratio della disposizione in esame è quella di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall’erogazione dei diversi contributi e indennità concessi durante il periodo di emergenza Covid-19, finalizzati a limitare le gravi conseguenze economico/finanziarie della crisi pandemica, vengano, anche solo in parte, depotenziati dall’incidenza della tassazione dei “contributi” e delle “indennità” di qualsiasi natura erogati. Il trattamento fiscale dei contributi ricevuti dalle imprese cambia a seconda della finalità per cui sono erogati. In particolare, in base alle loro caratteristiche si classificano come:
- In conto esercizio, contributi erogati a integrazione di ricavi o riduzione di costi e oneri di gestione;
- In conto capitale, finalizzati a incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento;
- In conto impianti, corrisposti per la realizzazione di un investimento duraturo.
I contributi in conto impianti sono attribuiti in relazione a specifici investimenti e non generano né sopravvenienze attive né ricavi, in quanto rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che non assumono autonoma rilevanza fiscale, ma vengono ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la citata tipologia di contribuito rappresenta, di fatto, una rettifica del costo di acquisto del bene per il quale lo stesso è concesso, rettifica che avviene attraverso l’iscrizione dell’ammontare del bene, ciò riconosciuto tra gli “altri ricavi” e la contestuale imputazione a conto economico di quote di ammortamento determinate sulla base del costo di acquisto (al lordo del contributo ricevuto) o, in alternativa, mediante la diretta rilevazione di quote di ammortamento determinate sulla base del valore del bene al netto del contributo ricevuto per il suo acquisto (metodo diretto).
Sempre, secondo dell’Agenzia delle Entrate, l’eventuale riconoscimento della detassazione prevista dall’art. 10-bis del Decreto “Ristori” per un contributo in conto impianti come quello in esame determinerebbe un’amplificazione del contributo stesso poiché consentirebbe sostanzialmente al beneficiario di godere sotto il profilo fiscale di un ammortamento del costo del bene sempre e comunque al lordo dell’ammontare del contributo ricevuto per il suo acquisto.



