L’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL, con Nota n. 616/2025 del 3 aprile 2025, ha ritenuto illegittima la prassi di corrispondere mensilmente in busta paga di quote di TFR.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), rappresenta una quota di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro, pertanto può essere pagato esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato la maturazione nel tempo.
La disciplina del TFR è contenuta nell’Art. 2120 del Codice Civile, il quale ne regola sia il calcolo della somma maturata, sia i casi specifici in cui un lavoratore può richiederne un’anticipazione, la quale è regolamentata nei commi 6 e 7 dell’articolo ed è ammessa solo in presenza di determinati requisiti:
- Può essere richiesta dal lavoratore con almeno 8 anni di servizio;
- L’importo che può essere anticipato NON deve superare il 70% della quota TFR di cui il lavoratore avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data richiesta;
- L’anticipazione può essere richiesta solo per far fronte ad eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari, per l’acquisto della prima casa per sé stessi o per i figli, documentata con atto notarile.
- Può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
In passato, la L. 190/2014 ( art. 1 commi da 26 a 34) aveva introdotto un regime sperimentale ed eccezionale, che permetteva ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ei lavoratori del settore agricolo, che avevano avuto un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere la quota maturanda del TFR, al netto del contributo di cui all’ art. 3 ultimo comma della L. 297/82, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al DLgs. 252/2005, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. Tale regime, tuttavia, era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 e non è stato più oggetto di proroga.
Secondo quanto precisato dall’INL, l’erogazione sistematica del TFR in busta paga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non è conforme alla normativa. In particolare, viene sottolineato che la pattuizione collettiva o individuale non può comportare l’automatico trasferimento mensile del TFR, poiché questo trasformerebbe la somma in una componente retributiva ordinaria, soggetta a contribuzione previdenziale e fiscale. Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda le conseguenze sul piano ispettivo, l’INL ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione.



