La Legge di Bilancio 2025, introduce una nuova disciplina che impone l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per dedurre le spese di trasferta dal reddito d’impresa e dal valore della produzione imponibile ai fini IRAP delle spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi).
I metodi tracciabili che consentono la deducibilità sono rappresentati dal versamento bancario o postale, ovvero da sistemi di pagamento diversi dal contante (carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari).
La manovra 2025 interviene con una disposizione restrittiva ai fini della deducibilità dal reddito di impresa delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi spese per viaggi e trasferte effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente). Tali spese restano deducibili nei limiti vigenti fissati dall’art.95, commi 1-3 del TUIR. In particolare, va evidenziato che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero.
In relazione alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, ammette la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, solo se le medesime sono effettuate attraverso sistemi di pagamento tracciati.
Noleggio di auto e uso di auto del dipendente
Se il dipendente o il titolare dei rapporti co.co.co sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d’impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall’applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
La normativa predetta prevede anche che la deducibilità delle spese di rappresentanza sarà condizionata a decorrere dal 2025 dal pagamento con mezzi tracciabili.



