Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice univoco introdotto per identificare le strutture ricettive e le unità immobiliari destinate a locazioni brevi in Italia. Istituito per garantire trasparenza, sicurezza e conformità normativa, il CIN deve essere ottenuto da tutti i proprietari e gestori di strutture ricettive e affitti brevi.
Dal 1° settembre 2024 tutte le strutture ricettive e le unità immobiliari destinate a locazioni brevi devono richiedere il Codice Identificativo Nazionale. Questo obbligo si estende anche alle attività turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il termine per ottenerlo è 60 giorni dall’avviso dell’entrata in vigore della BDSR, ovvero entro il 2 novembre 2024.
Tale codice sostituirà i sistemi di riconoscimento regionali, allo scopo di censire e tracciare su scala nazionale le locazioni turistiche inferiori a 30 giorni; la finalità principale di questo codice è quella di contrastare gli affitti abusivi e tenere sotto controllo la oro diffusione, soprattutto nelle città con maggiori presenze di turismo.
Con le disposizioni applicative si regolamentano le modalità di interoperabilità tra:
- La banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche;
- Le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.
La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati all’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità. Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività
Il CIN è richiedibile su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel decreto del 6 Giugno del Ministero del Turismo, in 19 regioni oltre che nelle province autonome di Trento e Bolzano. Tale codice identificativo dovrà essere utilizzato per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili e può essere richiesto dai titolari e/o gestori delle strutture. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite Identità Digitale, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.
Ai fini dell’attribuzione del CIN, il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare della struttura, la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori a norma di legge, e quando si gestiscono le unità immobiliari, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. I termini per la presentazione dell’istanza sono differenziati in relazione ad eventuali procedimenti in corso da parte dell’ente territoriale.
È prevista l’obbligatorietà dell’esposizione del CIN:
- All’esterno dello stabile, rispettando eventuali vincoli paesaggistici ed urbanistici;
- In ogni annuncio ovunque pubblicato e/o comunicato (tale obbligo è previsto anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per coloro che gestiscono portali telematici).
La stagione estiva appena trascorsa ha dato avvio alla fase sperimentale di questa piattaforma, conclusasi 1° settembre 2024. La fase di avvio sperimentale nelle regioni interessate ha consentito ai cittadini di adeguarsi agli obblighi correlati al CIN previsti dalla disciplina, contenuta all’art. 13-ter del Decreto Legge n.145/2023.
La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi un regime sanzionatorio ad hoc. Le sanzioni previste riguardano:
- le strutture turistico-ricettive e/o le locazioni per finalità turistiche prive di CIN, punibili con sanzioni pecuniarie in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
- la mancata esposizione del CIN all’esterno della struttura e all’interno di annunci, punibili con sanzioni pecuniarie e con l’immediata rimozione dell’annuncio.
Inoltre, al fine di contrastare l’evasione nel settore, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, eseguiranno specifiche analisi del rischio orientate all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.



